Lo statuto dei lavoratori
La Legge n. 300 del 20 maggio 1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, ancora oggi costituisce la disciplina di riferimento per i rapporti tra lavoratore e impresa e i diritti sindacali.
Preceduto dall’introduzione di alcune significative norme di tutela e garanzia per i lavoratori, quali la Legge 1124/65 in materia di infortuni e malattie professionali, la Legge 903/65 in materia pensionistica e la Legge 604/66 in materia di licenziamenti, lo Statuto rappresenta una svolta dal punto di vista politico e giuridico, nel sancire positivamente alcuni dei diritti fondamentali del lavoratore e delle sue rappresentanze sindacali. Per oltre quaranta anni ha retto alle profonde trasformazioni della società e dell’impresa e continua a costituire uno strumento di tutela giuridica imprescindibile nell’ambito del diritto del lavoro.
Il titolo I dello Statuto disciplina diritti e divieti volti a garantire la libertà e dignità del lavoratore: in particolare in materia di libertà di pensiero e opinione, di assistenza in caso di contestazioni disciplinari, di tutela alla conservazione della posizione di lavoro acquisita, di attuazione di tutte le misure idonee a salvaguardare salute e integrità fisica, di concessione di permessi agli studenti lavoratori.
Il titolo II è dedicato alla libertà sindacale: afferma e disciplina il diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro e di aderirvi, sancisce la nullità degli atti discriminatori, pone il divieto di costituire o sostenere sindacati di comodo, introduce la garanzia della stabilità del posto di lavoro, disponendo le tutele accordate al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Nel titolo III si tracciano le prerogative dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro: valgono a tale scopo il fondamentale diritto alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché le norme finalizzate a consentire l’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro, nelle sue varie forme di manifestazione (assemblea, affissione, permessi, locali e garanzie). Tra le disposizioni del titolo IV, oltre a quelle in materia di permessi e aspettative per i dirigenti sindacali, assume una posizione cruciale l’art. 28, che prevede un particolare strumento volto a reprimere condotte antisindacali, in quanto limitative dell’esercizio dell’attività sindacale o del diritto di sciopero. Si tratta di una norma di centrale importanza nel disegno complessivo dello Statuto, poiché legittima il sindacato ad agire direttamente nei confronti dell’imprenditore e a ottenere una pronuncia giudiziale di condanna, stabilendo nella sostanza l’effettività dei diritti sindacali enunciati.